La AEEGSI cambia nome in ARERA dal 01 GENNAIO 2018

ARERA1Divenuto operativo il cambio di nome e di funzioni della vecchia AEEGSI che diviene ARERA assumendo le nuove competenze per la regolazione del settore dei rifiuti dal 01 gennaio 2018.

Non più Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ma Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente (ARERA). La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, oltre al cambio del nome, l’ampliamento delle competenze dell’Autorità, che avrà il compito aggiuntivo di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria.

Nello specifico, la norma indica la finalità di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse. Inoltre, all’Autorità si assegna il compito di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa UE, superando le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti locali interessati.

L’ARERA svolgerà le funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

  • emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell’efficienza e dell’economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
  • definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
  • diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza;
  • tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
  • definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all’articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
  • fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
  • approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
  • verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
  • formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
  • formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
  • predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta.

Si ricorda che l’Autorità per l’energia elettrica il gas è un organismo indipendente, istituito con la legge n. 481 del 1995, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo.

In particolare, l’Autorità deve “garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza” nei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché assicurare “la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, …”. Il sistema tariffario deve inoltre “armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”.

Già con il decreto n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, all’Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Ora lo spettro delle competenze dell’Authority si amplia ulteriormente, aggiungendo anche il compito di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti.

L’Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte, e presenta annualmente una relazione sullo stato dei servizi e sull’attività svolta.

I componenti dell’Autorità restano cinque, compreso il presidente (e non scenderanno a tre come previsto a partire dal prossimo mandato), e sono nominati su proposta del ministro dello Sviluppo economico, d’intesa con il ministro dell’Ambiente.

Alla luce delle nuove competenze, la pianta organica dell’Autorità preesistente è incrementata in misura di 25 unità di ruolo, di cui almeno il 50% individuate utilizzando le graduatorie relative a selezioni pubbliche indette dall’Aeegsi.

HAI QUALCHE DOMANDA?
Compilando il seguente form sarai ricontattato da un nostro consulente.

Contattami qui 

Articoli Similari