Interpretazione autentica AEEG: Data di completamento della connessione

Con Delibera ARG/elt 51/11 del 28.04.2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha fornito interpretazione in merito alla definizione del termine “data di completamento della connessione“.

L’AEEG stabilisce che tale da è da intendersi come:

“La data di completamento della connessione, che pone fine al tempo per la realizzazione della connessione, è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all’entrata in esercizio della connessione. Ciò presuppone che il gestore di rete abbia completato tutte le attività preliminari di propria competenza, rendendosi reperibile per definire, d’accordo con il richiedente, la data dell’attivazione. Tra le attività preliminari necessarie ai fini dell’attivazione della connessione rientra anche la predisposizione e l’invio al richiedente del regolamento d’esercizio nonché, qualora tale attività non sia effettuata dal richiedente, l’installazione dei misuratori necessari.”

Tale interpretazione fa chiarezza sul problema della connessione temporale degli impianti fotovoltaici alla rete, se quindi riferirla al momento dell’invio della comunicazione di fine lavori, oppure al momento dell’effettiva attivazione dell’impianto di produzione da parte del distributore.

Per gli impianti di piccole dimensioni, essendo solitamente coincidente la data di installazione dei misuratori (in quanto a carico del Distributore locale) con la data di attivazione dell’impianto, non cambia sostanzialmente nulla, quindi si resta vincolati alle tempistiche limite di attivazione imposte dall’AEEG, e quindi comunque vincolati ai tempi tecnici del Distributore. Diversamente per gli impianti di grandi potenze dove è il richiedente a eseguire l’installazione dei misuratori necessari i tempi per la data di completamento delle opere possono essere in parte ridotti.

 

 

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