I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro, per essere esonerati dal pagamento del canone TV possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione.
La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull’apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.
Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.
Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.
Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 possono chiederne il rimborso tramite il modello – pdf disponibile anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.
Attenzione:
il limite di reddito di 6.713,98 euro per poter beneficiare dell’esenzione è quello attualmente previsto dalla legge. Pertanto, ai fini dell’esenzione del pagamento del canone TV, deve essere utilizzato il modello di dichiarazione sostitutiva presente in questa pagina.
Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, l’aumento del limite di reddito per poter beneficiare dell’esenzione potrà essere disposto in futuro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze destinando a tal fine una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento rispetto al bilancio di previsione 2016. Solo a seguito dell’emanazione del decreto potrà essere predisposto un nuovo modello.
Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva di esonero e l’istanza di rimborso dal pagamento del canone TV possono:
- essere spedite per raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 – Torino
- essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate
Modelli
- Modello per la richiesta di rimborso del canone TV – pdf – (Il modello deve essere utilizzato per il rimborso del canone TV solo se non è stato pagato mediante addebito sulle fatture elettriche, es. mediante addebito sulla pensione)