L’Autorità per l’energia ARERA con Delibera 4 GIUGNO 2018 339/2018/R/EEL ha prorogato il termine di conclusione della raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica (Energivori) per l’anno 2018 che era stato inizialmente fissato al 14 giugno 2018. Il nuovo termine, valido sia per le imprese costituite in annualità precedenti al 2017 sia per le imprese costituite nel 2017, è alla mezzanotte del 9 luglio 2018. Decorso tale termine le imprese che non abbiano presentato la dichiarazione non potranno essere incluse nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2018 e saranno quindi escluse dalle agevolazioni previste.
La proroga si è resa necessaria in quanto, a seguito dell’apertura, da parte della Cassa, del portale per l’acquisizione delle dichiarazioni integrative delle imprese a forte consumo di energia elettrica ai fini delle agevolazioni 2018, sono pervenute diverse richieste di chiarimento con riferimento all’applicazione delle nuove agevolazioni, segnalando l’opportunità di valutare una proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni richieste alle imprese sul portale della CSEA, in modo tale che si possano dare alle imprese i chiarimenti richiesti.
L’ARERA ha inoltre confermato, per le imprese che hanno rispettato il termine originario del 14 giugno 2018 ai fini della presentazione delle dichiarazioni/integrazioni per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia 4 elettrica per l’anno di competenza 2018, i termini previsti dal comma 13.7 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel.
Si ricordano in breve le principali novità del Decreto ministeriale 21 dicembre 2017 – Agevolazioni imprese energivore:
- abbassamento della soglia di consumo minimo annuale per accedere agli sgravi: da 2,4 GWh a 1 GWh
- previsione di maggiori classi di contributo
- restrizione dei restanti requisiti per l’ammissibilità quali l’appartenenza a Codici Ateco dell’Allegato 3 e 5 delle Linee guida CE e soddisfacimento del criterio di intensità elettrica rispetto al VAL o rispetto al fatturato.