DISPOSIZIONE ARERA PER ZONE COLPITE DA ALLUVIONE

Si aggiorna nuovamente sulle disposizioni urgenti in materia di servizio elettrico e gas a favore delle popolazioni colpir da alluvione di Maggio 2023 deliberare da ARERA con Del 267/2023 del 13.06.23.

Si riassumono di seguito i principali provvedimenti:

Per tutte le utenze e forniture (sia domestiche che di imprese) site nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23 è prevista per il periodo di 4 mesi dal 01.05.2023 al 31.08.2023:

  • la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere e degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1 maggio 2023
  • la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai corrispettivi previsti per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro
  • che non si applichi la disciplina delle sospensioni per morosità precedentemente disposta dall’Autorità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla medesima data del 1 maggio 2023.
  • la facoltà dei fornitori di sospendere anche la fatturazione nel periodo suddetto nei confronti dei beneficiari dei termini di sospensione

A parziale deroga della nostra precedente Newsletter si sottolinea quindi la possibilità per il cliente finale di non corrispondere i pagamenti per le bollette in scadenza nel periodo dal 01.05.23 al 31.08.23, indipendentemente dalle comunicazioni effettivamente ricevute dal fornitore.

Nel caso non vi siano giunte comunicazioni specifiche e desideriate aderire alla sospensione dei pagamenti si consiglia di procedere alle revoca dell’addebito diretto.

Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento il cliente dovrà comunque corrispondere all’esercente ovvero al gestore l’importo delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi, potendo, eventualmente, usufruire delle misure di rateizzazione senza interessi.

Il cliente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture e degli avvisi di pagamento sospesi anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.

In questo caso si consiglia quindi di verificare quanto previsto dalle eventuali comunicazioni ricevute dal fornitore e in caso di pagamento tramite addebito diretto in Banca di verificare se alla data di scadenza delle bollette l’importo risulta addebitato o meno e nel caso desideriate procedere al pagamento senza beneficiare della sospensione di procedere ai pagamenti a mezzo bonifico.

 

MODALITA RATEIZZAZIONE PER PAGAMENTI SOSPESI DAL 01.05.2023 al 31.08.2023

La rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento è automaticamente effettuata senza il pagamento di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale.

Il pagamento delle rate:

  • avviene per un periodo pari a 12 (dodici) mesi decorrente dalla data della comunicazione da parte del fornitore (comunicazione che deve avvenire tra il 01.09.23 e il 31.10.23)
  • sono di importo costante
  • ha periodicità pari alla periodicità di fatturazione
  • avviene in base a rate non inferiori a euro 20 (venti)
  • può avvenire per periodo superiore a 12 mesi in accordo tra le parti
  • nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta con i servizi di energia elettrica e/o gas, potranno essere cumulate in una unica fattura

Il cliente finale può non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.

Al termine del periodo di sospensione ed entro il 31.10.2023 i fornitori devono comunicare al cliente, le seguenti informazioni:

a) gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;

b) il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale;

c) la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall’esercente l’attività di vendita.

Al termine del periodo di sospensione, nel caso di morosità sorte prima degli eventi alluvionali ovvero del 1 maggio 2023 il fornitore è tenuto ad attivare nuovamente la procedura e ad inviare al cliente finale inadempiente, anche qualora già costituito in mora, una nuova comunicazione di costituzione in mora prima di procedere alla richiesta di sospensione per morosità al distributore.

In merito alle predette disposizioni il fornitore ha obblighi informativi e in particolare deve:

– pubblicare sul proprio sito internet le misure adottate con il presente provvedimento entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo quindi entro il 03.07.23 e in particolare:

  • le informazioni in merito al termine del periodo di sospensione dei pagamenti e, in assenza di agevolazioni, l’obbligo dell’utente di saldare gli importi dovuti per le fatture ovvero avvisi di pagamento sospesi;
  • i criteri di rateizzazione;
  • la facoltà dell’utente/cliente di procedere comunque al pagamento degli importi sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1 della deliberazione 216/2023/R/com;
  • le modalità con cui i titolari delle utenze possono comunicare all’esercente l’attività di vendita l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture o avvisi di pagamento nonché comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario, ovvero all’utenza originaria.

comunicare tempestivamente ai propri clienti, titolari di forniture/utenze site nei Comuni interessati che:

  • al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento il cliente dovrà comunque corrispondere all’esercente l’importo delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, usufruendo delle misure di rateizzazione senza interessi disposte dall’Autorità;
  • è fatta salva la facoltà del cliente finale di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi.

ELENCO COMUNI ALLUVIONATI

 

 

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