CMOR: come funziona e quando può essere addebitato
Il Cmor o corrispettivo morosità è il corrispettivo eventualmente addebitato al cliente finale come voce distinta nella bolletta del fornitore in essere, nel caso in cui si abbiano situazioni di morosità pregressa nei confronti del precedente fornitore di energia elettrica o gas, ai sensi della delibera ARG/elt 219/10 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), cha ha modificato e integrato la delibera ARG/elt 191/09 (specie nel suo All. B) e a sua volta è stata successivamente modificata e integrata dalle Delibera n°99/2012/R/EEL e 195/2012/R/EEL.
Il CMOR è dunque un indennizzo che il vecchio fornitore può richiedere in forza di pagamenti non pervenuti da un precedente contratto ed il suo valore è commisurato, per ciascun credito, alla stima della spesa di 2 mesi di erogazione della fornitura del cliente finale moroso.
La specificità di tale indennizzo è che, nonostante faccia riferimento a morosità nei confronti del precedente fornitore, viene fatturato in bolletta dall’attuale esercente la vendita e si trova nella parte relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia, con la seguente dicitura:
“In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il “Corrispettivo CMOR“, a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette. Per ulteriori informazioni su tale corrispettivo si deve rivolgere al precedente venditore o chiamare il numero verde 800 166 654. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it.”

Il CMOR può essere richiesto dal vecchio fornitore entro un periodo di tempo tra i 6 e i 12 mesi dal passaggio al nuovo contratto.
Per richiedere il corrispettivo morosità sono richieste queste condizioni:
- che il cliente finale moroso sia alimentato in bassa tensione;
- che abbia ricevuto la comunicazione della morosità, bolletta, nella quale sia specificata l’applicazione dell’indennizzo;
- che non abbia saldato il pagamento dovuto;
- che il debito non riguardi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del contatore;
- che il valore dell’indennizzo sia pari o superiore a 10 €.
Per i pagamenti non pervenuti per oltre tre mesi, l’indennizzo non potrà pervenire tramite corrispettivo morosità, ma tramite le normali procedure di recupero crediti.
A causa di un inadempimento contrattuale nei confronti del precedente fornitore (abbandonato senza aver saldato in tutto o in parte le bollette per consumi e oneri relative agli ultimi 3 mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato), il cliente finale moroso diventa quindi debitore per il pagamento del corrispettivo CMOR nei confronti dell’attuale fornitore.
Lo scopo di questo sistema indennitario è di tutelare il vecchio fornitore (che non può più usare lo strumento della sospensione della fornitura) e di evitargli di dover agire giudizialmente per recuperare il suo credito nei confronti del cliente moroso che sia passato ad altro fornitore senza aver prima saldato il suo debito per bollette non pagate al vecchio fornitore (fenomeno del cd. “turismo energetico”).
CMOR: la procedura

CMOR e azioni giudiziali di recupero del credito complessivo
Il CMOR è una somma di denaro richiesta a titolo di indennizzo, che nessuna norma riconduce alla natura di acconto sul maggior dovuto ma si tratta di un importo forfettizzato e calcolato su stime di consumo ( il valore del CMOR è commisurato alla stima della spesa di 2 mesi di erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato, compreso l’eventuale CMOR fatturato e non riscosso; teoricamente dovrebbe aggirarsi intorno al 60-80% dell’importo insoluto, ma il risultato dipende dal coefficiente e dal sistema di calcolo utilizzato).
Ciò significa che il fornitore uscente ha la facoltà di agire legittimamente in via giudiziale per il recupero del credito complessivamente vantato verso il cliente finale moroso (passato nel frattempo ad altro fornitore), anche nel caso in cui sia già stata attivata la procedura di indennizzo CMOR. Tale interpretazione viene confermata anche dal fatto che le delibere dell’AEGG prevedono espressamente una procedura per il rimborso al cliente finale dell’indennizzo già pagato nel caso in cui il cliente finale saldi l’intera morosità pregressa (art. 6. 3 – All. B alla deliberazione 11/12/2009 – ARG/elt 191/09, sostituito dall’All. 1 alla ARG/elt 219/10, modificato e integrato dalle deliberazioni 99/2012/R/eel e 195/2012/R/eel).
CMOR: come fare reclamo
Nel caso si volesse contestare il corrispettivo CMOR la procedura da seguire è di presentare, in primo luogo, un reclamo scritto al gestore, che permetta di attestare l’avvenuto ricevimento (per esempio tramite raccomandata A/R, PEC, la presentazione presso lo sportello con rilascio di ricevuta, fax con lo stampato di data e ora di invio e di avvenuta ricezione o qualunque altra modalità che permetta di certificare l’avvenuta contestazione). La risposta del gestore deve avvenire entro 40 giorni dalla data di invio.
Il passaggio successivo è il reclamo all’AEEG e può avvenire se la risposta data dal gestore non è soddisfacente o se non arriva entro i 40 giorni. Dal 1 gennaio 2017 è soppresso il servizio di presentazione reclamo allo Sportello che è stato sostituito dal Servizio SMART. Per le modalità di presentazione visitare il sito dell’AEEG http://www.sportelloperilconsumatore.it/servizi/risoluzione-controversie/procedure-speciali-risolutive
Questo tuttavia non garantisce l’apertura di un procedimento da parte dell’AEEG contro la società di fornitura di luce e/o gas, lo Sportello del Consumatore si limita a valutare la fondatezza del reclamo.